Pergolato con lamelle, edilizia libera?

Con la sentenza 4177/2018, il Consiglio di Stato ha stabilito che un pergolato con struttura portante in alluminio e copertura a lamelle orientabili si può considerare un intervento di edilizia libera anche se è ancorato al suolo. Vediamo il caso nello specifico.

Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto il riscorso di un proprietario del Friuli Venezia Giulia, che aveva installato davanti al portone carrabile una struttura metallica aperta su tutti i lati e con copertura ad aste in alluminio frangisole motorizzate con apertura a farfalla, contro il Comune che aveva rilevato “la realizzazione in assenza di titolo edilizio”.

La demolizione era stata ordinata dal Comune poiché la struttura, assimilata ad “una tettoia per posti auto con struttura portante in metallo” era stata realizzata in mancanza del titolo abilitativo. Il proprietario, invece, aveva evidenziato che l’opera ancorata al suolo “non determina volumi chiusi, né costituisce aumento della superficie utile, avendo le caratteristiche di elemento di arredo urbano. Anche le lamelle superiori, essendo usualmente in posizione verticale” permettono l’apertura anche verso l’alto.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la struttura in metallo per posti auto non costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia e rientra nell’ambito dell’edilizia libera secondo la LR 19/2009. Secondo i giudici per “comprendere se la tipologia di un manufatto in esame costituisce o meno un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo, non è dirimente la circostanza che le strutture siano ancorate al suolo”.

Secondo il Consiglio di Stato, “l’ancoraggio si palesa comunque necessario, onde evitare che l’opera, soggetta all’incidenza degli agenti atmosferici, si traduca in un elemento di pericolo per la privata e pubblica incolumità. La natura di opera ‘precaria’ (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive, ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa”.

Per i giudici, la struttura non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il manufatto è da considerarsi edilizia libera anche perché la “copertura non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, in ragione del carattere retrattile delle lamelle di alluminio”. Inoltre, “in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato (l’opera è aperta su tutti e quattro i lati), non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”.

E ancora: “Sul piano funzionale va considerato che le aste in alluminio frangisole motorizzate (che, ruotando, possono aprirsi e chiudersi) sono un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici finalizzato a una migliore fruizione del cortile interno, la cui destinazione d’uso resta del tutto immutata, offrendosi semplicemente ai proprietari la possibilità di una copertura a protezione dalle intemperie”.