Leasing immobiliare, a chi spetta il pagamento dell’Imu

Nel caso di leasing immobiliare, a chi spetta il pagamento dell’Imu? Vediamo quanto spiegato dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.

Secondo la sentenza n. 174/2019, la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia – che è intervenuta sul presupposto impositivo del tributo locale, in relazione a un ricorso presentato per l’annullamento di un accertamento del periodo d’imposta 2012 – ha sottolineato che l’imposta municipale propria (Imu) è dovuta per il possesso dell’immobile. Quindi, anche nel caso in cui, in un contratto di leasing, l’utilizzatore risulti moroso nei canoni, è quest’ultimo il debitore del tributo fino all’effettiva riconsegna del bene al locatore.

Leasing immobiliare e Imu, il caso

Nel dettaglio, il ricorso è stato avanzato da un istituto bancario contro un Comune avverso un avviso di accertamento per il recupero del saldo del tributo dovuto per il periodo d’imposta 2012, sul presupposto che il ricorrente, quale locatore, aveva concesso in locazione finanziaria un fabbricato strumentale a un’impresa utilizzatrice, peraltro inadempiente dal punto di vista dei pagamenti dei canoni di locazione, risolvendo successivamente il contratto.

L’immobile non è stato lasciato dall’impresa fino alla sentenza del Tribunale competente, con conseguente utilizzo del fabbricato da parte della stessa per tutto il periodo d’imposta considerato, ossia il 2012. Nel contempo, la banca ha comunque versato il tributo locale, ma – ritenendolo non dovuto – ha presentato un’istanza di rimborso sulla quale il Comune ha emanato un provvedimento di diniego.

I giudici hanno sottolineato che, senza il possesso, non scatta l’imponibilità del tributo locale, in particolare dell’Imu. Il comma 2, dell’articolo 8 del dlgs 23/2011 dispone che “l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale” e il comma 1, dell’articolo 9 del medesimo decreto legislativo dispone che “soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Per il combinato disposto delle norme richiamate, di conseguenza, deve considerarsi soggetto passivo dell’imposta solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda anche del possesso dell’immobile, con la conseguenza inevitabile che senza il possesso non scatta il presupposto d’imposta