Vendita casa con Ipoteca, cosa sapere

La vendita di una casa con ipoteca è possibile, ma a determinate condizioni. Vediamo quanto disposto dalla legge e come fare.

Dal punto di vista giuridico l’atto di vendita di una casa con ipoteca è valido solo se l’acquirente è messo a conoscenza della presenza dell’ipoteca, in caso contrario potrebbe chiedere la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la casa ipotecata venga venduta, chi acquista ottiene il bene con tutta l’ipoteca. Quindi, se il venditore non paga il proprio debito, la banca può pignorare l’immobile nonostante sia passato in proprietà a un altro soggetto. L’acquirente di una casa ipotecata può, a sua volta, rivenderla a un terzo soggetto e anche in tal caso il nuovo compratore erediterà l’ipoteca.

La vendita di una casa con ipoteca è più complicata, in quanto è difficile che qualcuno paghi il prezzo di un’abitazione sapendo che, se il venditore smette di pagare il proprio creditore, egli sarà espropriato. Una possibile soluzione è la seguente: il venditore, in un’unica operazione, e previo accordo tra le parti, mentre riceve il prezzo di acquisto, ne bonifica una parte al creditore (fino a copertura del proprio debito), nello stesso tempo il creditore si impegna a liberare l’immobile dall’ipoteca.

Come detto, il venditore di una casa ipotecata deve dichiarare l’esistenza dell’ipoteca all’acquirente. L’acquirente dell’immobile che, non informato di ciò, al momento della stipula del rogito o successivamente scopre l’esistenza di un’ipoteca può chiedere lo scioglimento del contratto, nonché la restituzione del prezzo eventualmente pagato e il risarcimento del danno, oppure può mantenere la proprietà del bene e chiedere la restituzione di parte o dell’intero prezzo pagato, o ancora può sospendere il pagamento del prezzo residuo.

Se infine la vendita di una casa con ipoteca va in porto, ma il venditore smette di pagare il proprio debito, il creditore potrà ugualmente rivalersi contro il bene, nonostante il passaggio di proprietà, con un pignoramento in capo al nuovo titolare. Nel caso in cui l’acquirente subisca l’esecuzione forzata, può avvalersi delle facoltà di pagare i creditori ipotecari, di rilasciare il bene ipotecato o di liberare lo stesso. Può poi chiedere il risarcimento dei danni qualora dimostri di non essere stato informato dell’esistenza dell’ipoteca sul bene e di esercitare il diritto di subingresso nelle ipoteche iscritte dal creditore soddisfatto su altri beni del debitore.