Contributo di Costruzione, il comune può chiedere l'aumento?

I Comuni possono determinare il ricalcolo del contributo di costruzione entro dieci anni. A stabilirlo è stato il Consiglio di Stato con una recente sentenza. Tuttavia, ci sono delle restrizioni che regolano la possibilità di chiedere l’integrazione, vediamo quali.

Come già accennato, ogni Comune entro dieci anni dal rilascio del titolo abilitativo, il Comune ha dieci anni di tempo per chiedere un aumento del contributo qualora eventuali errori di calcolo. Decorso quindi il termine ordinario per la prescrizione, non è più possibile richiedere una rettifica.

Ma, entrando più nel dettaglio, ci sono altre precisazioni da fare. Il contributo di costruzione, infatti, può essere rideterminato per errori di quantificazione da parte del Comune. E deve essere effettuata secondo la tariffa in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire.

Ricalcolo del contributo di costruzione, la sentenza

Il caso preso in esame della sentenza 12/2018 del Consiglio di Stato riguarda un privato al quale, dopo quattro anni che aveva ottenuto il permesso di ostruire per la realizzazione di un capannone con annessi uffici, si era visto richiedere dall’Amministrazione una sostanziosa integrazione del contributo di costruzione.

Secondo i giudici, il titolo abilitativo, al di là del suo carattere sostanzialmente autorizzatorio, attribuisce al privato “rilevanti benefici economici, a fronte dei quali è previsto, in termini di controprestazione, il pagamento di una somma di danaro, qualificabile come corrispettivo di diritto pubblico”.

“Il contributo - si legge nella sentenza - articolato nelle due voci inerenti agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione”.

Il CdS ha spiegato che esistono due tesi che si possono riferire a quanto accade dopo la determinazione del contributo di costruzione. Secondo la prima, il calcolo dà luogo a un rapporto paritetico che, seppur azionabile da ambo le parti nel rispetto del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, si cristallizza al momento del rilascio del titolo edilizio, che non è suscettibile di modifiche successive.

Per la seconda, invece, proprio perché si tratta di un rapporto di debito-credito di natura paritetica, soggetto a prescrizione decennale, la rettifica è sempre possibile per sanare un errore di calcolo. Evidentemente, i giudici hanno optato per quest’ultima. Ma hanno evidenziato che anche i privati, qualora pensino di essere stati assoggettati a un contributo eccessivo, possono ricorrere al Tar entro dieci anni.