Super Imu 2020: cosa cambia e cosa resta uguale
La legge di bilancio ha cambiato la normativa delle imposte sulla casa
Con l'ultima legge di bilancio è stata riformata la normativa delle imposte sulla casa, con l'abolizione della Tasi e l'introduzione nel 2020 della cosiddetta "Super Imu". Ma cosa cambia e cosa resta uguale rispetto alla precedente legislazione?
Soggetti passivi Imu
Non vi sono differenze notevoli rispetto alla precedente normativa. A pagare la super Imu 2020 sono i proprietari di immobiliari o i titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, usuario, il titolare del diritto di abitazione, l'enfiteuta, il superficiario). Nel caso di concessione di aree demaniali e di locazione finanziaria il soggetto passivo è il detentore dell'immobile, ovvero, il concessionario o locatorio finanziati.
Immobile oggetto di imposta
In questo caso ci sono alcune differenze. Oggetto dell'imposta sono infatti
- immobili iscritti in catasto e che hanno una rendita, ma viene modificata la definizione di "pertinenza". Non si tratta più della definizione civilistica dell'articolo 817 del codice civile, ma quella urbanistica o edilizia ed è necessario che la pertinenza sia accatastata unitariamente al fabbricato.
- terreni agricoli, iscritti in castasto, destinati a qualsiasi uso, anche quelli non coltivati.
- Aree fabbricabili utilizzabile a scopo edificatorio secondo strumenti urbanistici generali o attuativi o in base alle effettive possibilità di edificazione, con esclusione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società agricolare, utilizzate per attività agricole.
Base imponibile nuova imu
La base imponibile della nuova Imu dipende dalla tipologia di immobile.
- Per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita, la base imponibile è utuale alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
- Per gli immobili classificati nella categoria del gruppo D di proprietà delle imprese e non ancora iscritti in catasto, la base imponibile si ottiene moltiplicato i costi di acquisione per i coefficienti stabiliti ogni anno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- Per i fabbricati in corso di costruzione, di demolizione o oggetto di ristrutturazione, la base imponibile è costituita dal valore dell'area
- Per i terreni agricoli, colti e incolti, la base imponibile è il reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente 135.
- Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione. Come novità della Super Imu 2020, viene stabilito che nel caso in cui si cambi destinazione d'uso nel corso dell'anno, da quel momento l'Imu si paga sull'area edificabile.
Riduzione della base imponibile dell'Imu
La riduzione della base imponibile dell'Imu al 50% avviene in caso di fabbricati di interesse storico o artistico o considerati inagibili o inabitabili (nel periodo in cui dura tale inagibilità che deve essere accertata dall'ufficio tecnico)