Difformità urbanistiche, quando c’è nullità della compravendita
Cosa accade alla compravendita in caso di difformità urbanistiche dell'immobile? Andiamo a scoprirlo.
Innanzitutto, è bene sottolineare che in una compravendita il futuro compratore dovrebbe controllare le difformità urbanistiche dell’immobile. Qualora dovesse emergere una difformità urbanistica, cosa succede? La casa è commerciabile? E’ possibile ottenere un mutuo?
Difformità urbanistica e compravendita
La commerciabilità di un immobile non è consentita se è stato costruito senza alcuna licenza e/o concessione e nemmeno in virtù del cosiddetto permesso in sanatoria. Secondo quanto previsto dalla legge, infatti, il notaio, responsabile nel certificare l’atto di compravendita, deve obbligatoriamente riportare nel rogito gli estremi della concessione edilizia, in caso contrario, la vendita dell’immobile interessato sarebbe inequivocabilmente nulla.
Nel caso in cui la difformità urbanistica sia di scarso rilievo, si tratti quindi di abusi edilizi minori, l’immobile è commerciabile. La legge, infatti, non prende in considerazione i piccoli abusi come fonte di nullità degli atti di trasferimento degli immobili interessati. Secondo il Consiglio nazionale del notariato e la giurisprudenza delle Suprema Corte di Cassazione, in presenza di queste piccole difformità urbanistiche, l’atto di compravendita può essere validamente stipulato.
Per quanto riguarda il mutuo, se la casa è abusiva – ovviamente – è impossibile ottenere un mutuo. In caso di abusi edilizi minori, sebbene la compravendita sia possibile, ci potrebbero essere riflessi negativi sull’ottenimento del finanziamento.
Difformità urbanistica dopo il rogito
Se ci si accorge dopo il rogito della difformità urbanistica dell’immobile, il venditore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni, a patto che nell’atto di compravendita non sia presente una clausola con la quale si attesta che è stato accettato l’immobile nello stato in cui si trova e, quindi, anche con eventuali piccole difformità presenti.
Nel caso in cui l’immobile risulti del tutto abusivo, l’atto di compravendita è nullo e risulta responsabile il venditore.